Inibizione Agnelli, cinque anni di inettitudine
Il commento dell'Avvocato Stagliano su il Romanista del 26 settembre 2017
Le sentenze devono essere sempre rispettate, da qualunque organo di Giustizia provengano. Questo principio deve essere applicato anche alla decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11/TFN, relativa al deferimento del Presidente della Juventus Andrea Agnelli, dei tesserati Francesco Calvo, Alessandro Nicola D'Angelo, Stefano Merulla e della Juventus. Gli atti che hanno portato al deferimento da parte del Procuratore Federale sono pervenuti da parte della Procura di Torino, nell'ambito di una vasta indagine che riguardava una supposta ipotesi di Associazione per delinquere di stampo mafioso, denominata "Alto Piemonte". A margine dell'inchiesta denominata "Alto Piemonte" si ipotizzava che la Juve, al fine di garantirsi tranquillità all'interno del nuovo stadio, avesse instaurato rapporti non consentiti con gruppi di tifoseria organizzata, alla quale sarebbero stati distribuiti biglietti e abbonamenti, in violazione dell'articolo 12 del Codice di Giustizia Sportiva e della legge 401/89. In un'occasione, inoltre, un collaboratore della società si sarebbe introdotto nell'impianto sportivo con uno zaino al cui interno erano contenuti striscioni ed artifizi pirotecnici non consentiti. Secondo l'Organo inquirente Federale, questi rapporti sarebbero stati conosciuti ed incoraggiati dal Presidente Agnelli, sarebbero durati per cinque anni (dall'inaugurazione dello stadio alla scoperta dell'indagine penale); ad aggravare il quadro accusatorio ci sarebbe stata la conoscenza da parte dei dirigenti bianconeri della contiguità della tifoseria organizzata, con il gruppo di criminalità organizzato.
INIBIZIONE AGNELLI, ECCO GLI SCENARI
Per questi motivi venivano richieste sanzioni particolarmente gravi per tutti i deferiti. In particolare due anni e mezzo di inibizione per Andrea Agnelli, due gare a porte chiuse per la Juve, una gara con la chiusura del settore interessato al bagarinaggio dei biglietti, 300.000 euro di ammenda. Il Tribunale Federale Nazionale ha fatto proprio l'impianto accusatorio per la massima parte, ritenendo, però, non provate le accuse più gravi rivolte al Presidente Agnelli. Dall'esame degli atti versati nel dibattimento, l'Organo Giudicante ha affermato la responsabilità di tutti i deferiti per la violazione dell'art. 12 n. 1 e 2 del CGS, ritenendo accertata la illecita distribuzione dei biglietti e degli abbonamenti ai gruppi di tifoseria organizzata. È stata, però, esclusa la conoscenza, da parte di tutti i tesserati, della contiguità dei gruppi con la malavita organizzata. È stata esclusa anche la conoscenza, da parte di Agnelli, dell'introduzione dello zainetto. Venuta a cadere l'accusa più grave, le sanzioni disposte sono state sensibilmente ridotte, e al presidente Agnelli è stata irrogata l'inibizione per un anno con l'ammenda di 20.000 euro. La sanzione è immediatamente esecutiva, pertanto, da oggi Agnelli non potrà rappresentare la società in ambito federale, né accedere agli spogliatoi. Quando dovesse diventare definitiva, la sentenza sarà comunicata agli organismi internazionali ed anche in quelle sedi, il presidente non potrà rappresentare la società. Per contro, una volta scontata la sanzione, ammesso che venga confermata dai giudici dell'appello, Agnelli potrebbe essere nominato a ricoprire cariche federali. Un giorno in più e non sarebbe mai più stato possibile. Questo dice il provvedimento. Se conoscessimo gli atti potremmo dare un giudizio di valore che, invece, ci è vietato.
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