Stadio, il ricorso è respinto: la delibera non si tocca
Il Tar del Lazio non ha evidenziato le presunte irregolarità
La seconda sezione del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio ha ieri respinto il ricorso, presentato da alcuni residenti dell’area di Pietralata ed esponenti del Comitato contro lo Stadio, volto a delegittimare la Delibera di Pubblico Interesse votata dall’Assemblea Capitolina lo scorso anno. Nel ricorso venivano contestate al Comune una serie di presunte irregolarità nella convocazione e gestione della Conferenza dei Servizi Preliminari e quindi nell’adozione prima, e approvazione poi, del Pubblico Interesse. Alla Roma invece venivano contestati i presupposti utili alla presentazione della proposta. I giudici hanno rigettato le richieste ritendole inammissibili. In primo luogo per “difetto di legittimazione attiva”. In altre parole è stato evidenziato che i ricorrenti non avevano titolo a presentare il ricorso. Questo perché “anche a fronte della contestazione della difesa”, “non hanno fornito prova alcuna del titolo di proprietà sugli immobili siti in Roma, via della Ruta”. Prova che “è condizione per fare ritenere sussistente la condizione di vicinitas rispetto alla località in cui il progetto in questione potrebbe essere realizzato”.
Come non bastasse “ad avviso del Collegio è pure fondato il rilievo relativo alla carenza di interesse ad agire, in particolare sotto il profilo dell’attualità dello stesso”. Ed ancora i giudici hanno sottolineato che “come messo efficacemente in evidenza dalle difese, le determinazioni avversate attengono ad una fase preliminare del progetto”, e che “spetterà al progetto definitivo, ancora da presentare, la compiuta perimetrazione dell’area interessata dal progetto, anche per le implicazioni di carattere espropriativo”. Altro aspetto rilevante della sentenza riguarda proprio gli espropri che saranno presumibilmente necessari per il completamento dell’opera. Infatti per i giudici del Tar solo una volta presentato il progetto definitivo “sarà valutata la necessità di procedere con i relativi espropri” che sono “in ogni caso subordinati all’adozione di future determinazioni”, senza le quali viene meno “la sussistenza di pregiudizi ulteriori imputabili al progetto”. Aree che, infine, occorre ricordare, come “risulta pacifico dalla complessiva prospettazione delle parti”, “si collocano ai margini ovest dell’area di intervento, non interferendo quindi con la futura realizzazione dello stadio”.
Una pietra tombale sulla questione, anche se, va detto, gli esponenti del Comitato contro lo Stadio hanno annunciato nuovi ricorsi. Che però molto probabilmente avranno medesimo esito.
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