Cronaca

Assalto alla sede Cgil, Castellino sorvegliato speciale

Il decreto della Cassazione: Obbligo di soggiorno di tre anni a Roma per il leader di Forza Nuova

L’assalto alla Cgil dell’ottobre 2021 che ha portato alla condanna di Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova

L’assalto alla Cgil dell’ottobre 2021 che ha portato alla condanna di Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova

PUBBLICATO DA La Redazione
15 Ottobre 2022 - 13:16

Sono “sussistenti tutti i requisiti per l'adozione della misura di prevenzione” della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per tre anni con obbligo di soggiorno nella capitale, nei confronti di Giuliano Castellino, leader della formazione neofascista Forza Nuova, che nei suoi comportamenti denota - con “condotte” a partire dal 2003 – “una persistente condizione di rifiuto delle norme di convivenza civile” e la sua “pericolosità sociale è attuale”. Lo scrive la Cassazione nel verdetto che motiva la conferma della sorveglianza per Castellino - che nell'ottobre 2021 guidò l'assalto alla Cgil - per disordini no-vax del 2020. Con questa decisione - sentenza numero 38824 della Prima sezione penale - la Suprema Corte ha respinto il ricorso della difesa di Castellino contro il decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma il 17 giugno 2021 con il quale i magistrati di merito confermavano il provvedimento di applicazione della misura della sorveglianza speciale, su disposizione del questore dopo le manifestazioni non autorizzate e violente contro le disposizioni di contenimento del Covid prese dal governo Draghi. La misura disposta dal questore era stata recepita con decreto del 18 gennaio 2021 dal Tribunale di Roma. Ad avviso della Cassazione, le proteste di Castellino contro la sorveglianza speciale meritano il rigetto e il decreto d'appello non risulta affetto da irregolarità o anomalie. “In particolare, i giudici della prevenzione - sottolinea la Cassazione - hanno espressamente ritenuto attuale la pericolosità sociale del Castellino, con riferimento puntuale alle violazioni, considerate gravi dai giudici e commesse dopo l'applicazione della precedente misura di prevenzione”.

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